La profusione di incentivi edilizi, quali il superbonus 110%, il bonus facciate 90% e il sisma-bonus emanati dal governo negli ultimi anni, ha portato ad una notevole crescita dei lavori di ristrutturazione edilizia nei condomini. Questi incentivi hanno reso più conveniente la realizzazione di interventi di ristrutturazione che altrimenti avrebbero comportato un notevole esborso economico. È evidente che questo tipo di lavori di ristrutturazione condominiale, in particolare per quanto riguarda gli interventi sui prospetti, richiedono l'installazione di impalcature o ponteggi.
I costi e l'installazione del ponteggio, dovranno essere entrambi sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale. Una volta approvata l'installazione del ponteggio e i relativi costi dell'operazione, l'ammistratore di condominio dovrà ripartire i costi a tutti i condomini, secondo la tabella millesimale di proprietà.
Può capitare, che nel periodo in cui vengono svolte le opere di ristrutturazione, possano verificarsi incidenti e danni, come ad esempio la caduta dall'alto di oggetti, i quali possono arrecare danni a persone o a vetture sottostanti.
In questi casi, l'art. 2043 c.c. in base alla violazione del divieto di "neminem laedere" (non ledere/offendere nessuno) la responsabilità ricadrà sull'impresa appaltatrice dei lavori. Su quest'ultima infatti, grava il ruolo di porre in essere tutte le attività necessarie, atte a non pregiudicare la sicurezza dei lavoratori, delle persone o cose sottostanti la struttura installata.
Un'altra questione molto importante, senza ombra di dubbio, è quella legata ai furti, un impalcatura infatti, l'installazione di un impalcatura agevola l'accesso all'interno delle svariate unità abitative ai male intenzionati. Chi è il responsabile in caso di furti in appartamento? Come detto in precedenza, secondo l'art. 2043 c.c. la responsabile del controllo del ponteggio è l'impresa di ristrutturazione. La nostra giurisprudenza, ha più volte individuato la responsabilità civile dell'impresa appaltatrice, condannandola al risarcimento del condomino, per danni legati all'attività illegale subita. Nello specifico la magistratura, ha spesso condannato l'omissione da parte dell'impresa appaltatrice nell'adozione di adeguati sistemi atti ad evitare e scongiurare eventuali furti.
Non solo l'impresa appaltatrice, anche il condominio, secondo l'art. 2051 c.c. è considerato solidale per i danni subiti. Questo perchè, il condominio, nella figura del suo amministratore di condominio, ha comunque l'onere di custodia e vigilanza.
Dunque anche il condominio, dovrà attivarsi per dotare il ponteggio di idonei sistemi antifurto (telecamera aziende di sicurezza ecc), potendo così dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per poter scongiurare attività illegali.
Secondo l'art. 843 primo e secondo comma c.c. "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o un altra opera propria del vicino comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un adeguata indennità".
Inutile dire che se necessario, nessuno potrà impedire l'installazione di un ponteggio nella sua proprietà.
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