Il condominio si distingue per l'esistenza di parti comuni e parti di proprietà privata.
Secondo l'art. 1117 del c.c., salvo che il titolo non disponga diversamente, il lastrico solare rientra a tutti gli effetti sulle parti comuni. Cosa ben diversa dalla proprietà è invece è l'uso esclusivo:
Anche se sostanzialmente simili, lastrico solare e terrazza si differenziano per via della loro funzione.
Quando il lastrico solare appartiene a tutti i condomini, cioè in assenza di uso esclusivo, l'amministratore ripartirà tutte le spese siano esse di natura ordinaria o straordinaria, in base alle tabelle millesimali di proprietà.
Quando il lastrico solare è di proprietà esclusiva, secondo l'art. 1126 c.c., coloro che ne hanno l'uso esclusivo devono contribuire ad 1/3 dell'intera spesa. Gli altri 2/3 saranno da ripartire in base al valore millesimale di proprietà tra gli altri condomini.
Secondo la giurisprudenza anche quando il lastrico solare è di proprietà esclusiva, resta comunque parte della struttura che interessa l'intero edificio, per tanto l'assemblea ha il potere di deliberare le lavorazioni da effettuare sul lastrico solare anche qualora trovi l'opposizione del proprietario che possiede l'uso esclusivo.
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