Il registro anagrafe condominiale insieme al registro di contabilità, al registro nomina e revoca amministratori e al registro di assemblea è uno di quei quattro registri obbligatori individuati nell'art. 1130 del codice civile che l'amministratore di condominio è obbligato a redigere, custodire e mantenere aggiornati. Le normative vigenti tutelano particolarmente questi quattro registri, di fatto l'articolo 1129 del codice civile, stabilisce che l'incompleta tenuta dei 4 registri obbligatori, espone l'amministratore di condominio, anche su ricorso di un solo condominino alla sua revoca giudiziaria.
Sicuramente, il registro anagrafe condominiale, non è assolutamente trascurabile da parte dell'amministratore; la sua funzione è quella di possedere e mantenere i dati relativi alle singole unità immobiliari condominiali e i dati di coloro che vi abitano. La corretta compilazione e il constante aggiornamento del registro anagrafe condominiale, permette all'amministratore quando necessario di reperire i dati con estrema facilità e sopratutto di reperire dati veritieri. Sappiamo che il condominio è essenzialmente un ente di gestione di interessi comuni composto da singoli condomini, per cui la tenuta del suddetto registro diventa fondamentale in ambito condominiale.
È estremamente fondamentale per l'amministratore avere in qualsiasi momento tutte le informazioni, i recapiti e gli indirizzi dei singoli condomini, al fine di poter inviare loro comunicazioni, convocazioni, verbali di assemblea, solleciti di pagamento e tutto ciò che concerne le normali attività condominiali. La tenuta del registro anagrafe condominiale costituisce un obbligo per l'amministratore, infatti, ha l'obbligo di tenerlo costantemente aggiornato; da quest'obbligo ne deriva il dovere da parte dei proprietari delle singole unità abitative, d'informare l'amministratore ogni qual volta si verifichino delle variazioni dei dati nelle unità abitative di loro competenza (esempio la compravendita di un unità immobiliare, la stipula di un contratto di locazione, ecc.) entro 60 giorni dalla realizzazione della variazione.
Vediamo nello specifico quali sono i dati che formano il registro anagrafe condominiale. Chiaramente i dati da inserire nel registro anagrafe condominiale sono a grandi linee indicati nell'art. 1130, comma 1. Possiamo suddeviderli in due aree generiche:
Nell'area personale sono riportati tutti i dati del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) quindi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, Email, PEC e numero di telefono;
Nell'area relativa all'immobile invece, sono riportati i dati relativi all'unità abitativa, cioè, i dati catastali, i millesimi di proprietà, nonchè ogni altro dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Tra i doveri dell'amministratore di condominio, come già ampliamente detto c'è indubbiamente quello della cura, della tenuta, dell'aggiornamento e della conservazione del registro anagrafe condominiale. Tutti i condomini hanno diritto ad accedere alla documentazione condominiale (art. 1129 c.c.), di fatto, la documentazione condominiale non è costituita solamente da bilanci, dai rendiconti, dalle pezze giustificative ecc., ma anche dal suddetto registro. L'amministratore quindi non può assolutamente negare a nessun condomino l'accesso al registro anagrafe condominiale, qualora richiestogli, egli non può assolutamente avvalorare la tesi che il registro anagrafe condominiale contiene dati personali di residenza dei condomini, dati catastali degli immobili, numero di telefono, Pec o altri recapiti comunicatigli dai condomini. Rientra quindi tra gli obblighi dell'amministratore consentire a tutti i condomini di prenderne visione e di estrarne copia a proprie spese.
In caso di debiti contratti dal condominio e non adempiuti, i quali rendano necessaria un azione legale da parte del creditore, l'amministratore può agire nei confronti dei singoli condomini morosi. In questo specifico caso, le norme permettono e obbligano l'amministratore nell'effettuare la comunicazione dati dei condomini morosi al creditore, in modo tale che quest'ultimo possa agire legalmente nei loro confronti prima che nei confronti del condominio.
Anche in questo caso, l'amministratore non incappa in violazioni della privacy, in quanto ha adempiuto ad un obbligo impostogli dalla seconda parte del primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c.
In caso di rifiuto o mancata trasmissione dei dati da parte del condomino o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento al registro anagrafe condominiale da parte dell'amministratore, quest'ultimo è tenuto a procedere all'acquisizione delle informazioni necessarie, mediante un'intimazione per raccomandata o PEC con un termine di 30 giorni. I costi derivanti da tale operazione saranno addebitati ai responsabili.
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